Art. 7.
(Servizi rivolti ai minori).

      1. Le informazioni o prestazioni di servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica destinate ai minori non devono:

          a) avere contenuti che possano danneggiarli psichicamente o moralmente o rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;

          b) abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza e del loro senso di lealtà;

          c) far leva sui loro bisogni di affetto e protezione.

      2. In particolare, fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 6, le informazioni o prestazioni di cui alla presente legge non devono:

          a) indurre a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;

          b) indurre a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose;

          c) invitare a ripetere la chiamata allo stesso o ad altri servizi di connessione ad INTERNET a tariffazione specifica.